LAUS Vol

Centro di servizi per il volontariato della provincia di lodi

Statuto

Art.1 - Costituzione e sede

E’ costituita, con sede legale a Lodi, l’Associazione denominata:
“LAUS Volontariato della Provincia di Lodi” che in seguito sarà denominata: LAUS Vol.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di deliberare il trasferimento della sede in altra parte del territorio senza necessità di una formale modifica del proprio statuto e di aprire sportelli operativi in altri comuni del territorio.

Art.2 - Principi ispiratori

Il LAUS Vol. è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale, che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo sociale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di servizi anche attraverso la gestione di un centro di servizio per il volontariato in conformità alla legge 266/91.

Art.3 – Finalità

L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.
L'Associazione si propone di:

  1. promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
  2. offrire assistenza e consulenze alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
  3. fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e in quelli propri delle Associazioni;
  4. sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato degli operatori;
  5. attuare studi e ricerche;
  6. raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo Settore - locali, nazionali ed internazionali - e in generale sulle tematiche di rilevanza per le organizzazioni stesse;
  7. mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
  8. fornire servizi in genere agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ed ad altri soggetti pubblici e privati, tramite apposita convenzione;
  9. organizzare seminari, incontri, convegni;
  10. svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art.4 – Aderenti

  1. Oltre alle organizzazioni che hanno dato vita all’Associazione, possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato, di associazionismo sociale e cooperazione sociale, gli Enti pubblici locali. Per le associazioni con valenza extra comunale è ammessa l’iscrizione di quella provinciale.
  2. Le organizzazioni di Volontariato costituiscono la maggioranza dei membri in seno all’Assemblea.
  3. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà tenere conto di quanto previsto al comma precedente. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  4. Le organizzazioni aderenti cessano di appartenere all’Associazione per :
    a. Dimissioni volontarie
    b. Mancato versamento delle quote stabilite dall’Assemblea
    c. Attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall’Assemblea dell’Associazione.

Art.5 - Diritti e obblighi degli aderenti

  1. Gli aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte la attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega (massimo una), di svolgere il lavoro comunemente concordato. Ogni Associazione esprime un solo voto.
  2. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall’appartenenza all’Associazione.
  3. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, di versare le quote sociali nell’ammontare stabilito dall’Assemblea e di garantire le prestazioni concordate.

Art.6 - Gli organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Collegio dei Probiviri
  5. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.7 - L’Assemblea degli aderenti

L ‘Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative.
Essa è presieduta dal Presidente.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. In tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta nei 30 giorni successivi.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita.
L’Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea ordinaria ha nei suoi compiti :

  1. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero
  2. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri
  3. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti
  4. Definizione degli obiettivi generali e delibera dei programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo
  5. Discussione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
  6. Discussione ed approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione.
  7. Ratifica dell’ammissione di nuovi soci.

L’Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione.
Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, ha un numero complessivo di componenti in numero dispari e comunque non inferiore a sette; compreso un membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall’art. 2, 2° comma, lettera c del D.M. 21/11/91. I membri devono essere rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato nella misura dell'80%, il restante 20% sarà composto da rappresentanti dell’Associazionismo e della Cooperazione Sociale. Ogni organizzazione può proporre un solo candidato. Non possono essere eletti nel Consiglio due o più rappresentanti di organizzazioni che appartengono, per finalità o Statuto, ad una stessa federazione. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti del Volontariato, e due Vice Presidenti di cui uno Vicario. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

  2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti; le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice.

  3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti :
    a. Proporre all’Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione
    b. Sottoporre all’Assemblea per l’approvazione il programma di lavoro, in base alle linee d'indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie
    c. Presentare all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti
    d. Accogliere o respingere, con parere motivato, le domande d'adesione.
    e. Ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
    4. Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall’Assemblea.
    5. I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche. Va previsto il rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all’Associazione.

Art.9 - Il Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

  2. Egli convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce di norma il Vice Presidente Vicario.

  3. In caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
    Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art.10 - Il Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, tra persone che non aderiscono all’Associazione.

  2. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie fra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi interni, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

Art.11 - Il Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea tra persone esperte di bilanci. Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall’art.2 secondo comma lettera C del D.M. 8/10/1997.

  2. Il Revisore più anziano d’età convoca la prima riunione del Collegio che elegge, a voto segreto, il suo Presidente tra i componenti effettivi.

  3. Il Collegio è un Organo interno all’Associazione. Esso verifica la tenuta della contabilità e la legittimità dell’attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto, dell’Atto Costitutivo e alle deliberazioni dell’Assemblea. Redige una relazione d'accompagnamento ai bilanci consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea.

  4. Esso agisce di sua iniziativa, o su richiesta di un organo dell’Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo aderente.

Art.12 - Durata e gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata triennale e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13 - Il bilancio

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

  2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza entro il 30 aprile.

  3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni e i contributi eventualmente ricevuti.

  4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, diretta o indiretta, NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL’ART. 10 DEL 4 DICEMBRE 1997, N. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.14 - La quota sociale

L’Assemblea fissa, ogni anno, la quota associativa a carico degli aderenti.

Art.15 - Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti :
    o Quote sociali e contributi dagli aderenti
    o Contributi di privati
    o Contributi dallo Stato, enti locali, enti ed istituzioni pubbliche
    o Contributi da organismi internazionali
    o Donazioni
    o Rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e Privati
    o Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
    o Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo
    o Qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.
    o Fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91, art. 15 e D.M.21/11/91, art. 2;

  2. I finanziamenti che pervengono all’Associazione vengono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Art.16 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

  1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.

  2. La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere avanzata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.

  3. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell’Assemblea in seduta straordinaria.

  4. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all’Associazione ; lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all’Associazione.

Art.17 - Durata dell’Associazione e liquidazione

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi e il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’Assemblea, dedotte le passività, ad Enti o ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art.18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

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