Ogni associazione, nell'ambito dell'attuazione dei propri scopi istituzionali, si trova a dover effettuare diverse operazioni di carattere economico e patrimoniale. Le informazioni contabili sono una necessità per poter programmare l'attività dell'associazione, sceglierla, controllarla e predisporne un budget verosimile: un'attività gestionale, ancorchè senza finalità di lucro, deve essere svolta secondo principi di razionalità. Inoltre, la chiarezza e l'esaustività delle informazioni contabili sono indispensabili perchè l'associazione riesca a comunicare all'esterno tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi delle proprie attività.
In base alla legge 266/91 le Organizzazioni di volontariato sono soggette all'obbligo di redigere un bilancio d'esercizio "dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti" (art. 3). Relativamente alla forma e alla struttura di tale prospetto la legge lascia piena libertà di forma. E' importante precisare che le associazioni non hanno l'obbligo di seguire lo schema contabile e il bilancio introdotto dalla IV direttiva CEE.
Comunque il bilancio, le scritture contabili e tutta la documentazione vanno conservati per 10 anni ai fini civilistici. Qualora un ente non commerciale esercitasse anche delle attività che si configurano come commerciali, dovrà tenere (per tale settore di attività) le scritture contabili obbligatorie previste: dal DPR 600/73 ai fini delle imposte, dal DPR 633/72 ai fini dell'Iva, dalle norme speciali in materia di rapporti di lavoro, ecc....
Ogni associazione ha per statuto un suo esercizio sociale, che puo' coincidere o meno con l'anno solare. L'esercizio sociale è, ai fini fiscali, il periodo d'imposta. Alcuni obblighi fiscali seguono l'esercizio sociale e altri seguono l'anno solare. Qualora l'esercizio sociale coincida con l'anno solare, non ci sono complicazioni, viceversa ecco uno specchietto riassuntivo per determinare alcuni importanti adempimenti fiscali:
| ADEMPIMENTO | PERIODICITA' |
| Chiusura del bilancio dell'Associazione | entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale |
| Dichiarazione Ires | dipende dalla chiusura dell'esercizio sociale |
| Dichiarazione Irap | dipende dalla chiusura dell'esercizio sociale |
| Dichiarazione Iva (salvo casi di dispensa dalla presentazione, come per il regime L.398/91) | segue l'anno solare |
| Presentazione mod. 770 | segue l'anno solare |
| Dichiarazione e pagamento Ici | segue l'anno solare |
| Adempimenti Inps e Inail per i dipendenti e assimilati | segue l'anno solare |
Modelli e scadenze
Ricerca le scadenze fiscali per gli enti non commerciali (link esterno)
Guida alla compilazione del Modello F23 (pdf, 27Kb)
Modello F23 (pdf, 45Kb)
Guida alla compilazione del Modello F24 (pdf, 31Kb)
Modello F24 (pdf, 57Kb)
La modulistica fiscale può essere ricercata sul sito dell' Agenzia delle Entrate.
E' bene sapere che in tutti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate è possibile prenotare un appuntamento con un funzionario, evitando inutili e fastidiose attese. La prenotazione è possibile sia per via telefonica al numero 199.126.003, che via internet collegandosi al sito dell'Agenzia.
In supporto agli adempimenti contabili
Libro cassa e banca.
Il libro cassa-banca ha lo scopo di seguire quotidianamente il flusso di denaro in entrata e in uscita dell'associazione e di determinare il saldo giornaliero. Tale saldo dovrà trovare effettiva corrispondenza con il denaro (contanti, assegni, ecc...) posseduto dall'associazione. Il libro banca andrà periodicamente riconciliato con l'estratto conto affinché i saldi coincidano. La precisa tenuta del libro cassa-banca è una buona base per costruire il bilancio di fine anno.
Esempio di libro cassa-banca (doc, 35Kb)
Rendiconto di un'organizzazione di volontariato.
Il Laus Vol. ha messo a punto uno strumento rivolto alle organizzazioni di volontariato meno strutturate per la realizzazione del loro rendiconto annuale; esso può offrire loro supporto per l'adempimento degli obblighi contabili più semplici.
Avvertenze (doc, 380Kb)
Rendiconto semplificato (xls, 38Kb)
Raccolte pubbliche di fondi.
Sono uno degli strumenti più utilizzati dagli enti non profit per il sostentamento delle loro attività (rientrano in questa fattispecie i banchetti nei quali si raccolgono le offerte anche consegnando beni di modico valore). Esse devono essere aperte alla collettività e occasionali, in concomitanza di ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Affinché si possa parlare di svolgimento "occasionale" di un'attività è necessario che questa non rappresenti l'occupazione ordinaria dell'ente che la svolge in termini di tempo ad essa dedicata, di natura e volume dei mezzi per essa impiegati e di risultato economico da essa conseguito. Pertanto l'evento non deve essere l'unica attività posta in essere dall'ente stesso. Le associazioni che svolgono raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto in cui devono essere illustrate in modo chiaro e trasparenze le entrate e le spese relative a queste attività.
Schema di rendiconto della raccolta pubblica di fondi (doc, 22Kb)
Rimborsi spese ai volontari.
La legge 266/91 dice che l'attività di volontariato è "spontanea e gratuita" e aggiunge che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di carattere patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte. Ai volontari non sono rimborsabili né le spese forfetarie né quelle non documentate. Anche le spese sostenute dal volontario per recarsi presso la sede dell'associazione non sono rimborsabili. Tuttavia, qualora un volontario sostenesse una spesa in nome e per conto dell'associazione, preventivamente autorizzata, ha diritto al rimborso presentando adeguata documentazione. Spetta all'Associazione stabilire preventivamente i limiti e i modi per i rimborsi spese, attraverso un regolamento.
esempio di rimborso spese (pdf, 63Kb)
Il divieto di retribuire i propri associati, nonchè le cariche associative, è previsto per le organizzazioni di volontariato di cui la legge 266/91. A tutti gli altri enti ricordiamo tuttavia che, poichè resta comunque il divieto di distribuire anche in maniera indiretta utili o avanzi fra gli associati, l'eventuale retribuizione dovrà essere assolutamente in linea con il valore normale di tali prestazioni. Ricordiamo anche che l'art. 10 del D.Lgs. 460/97 prevede alcune ipotesi che sono sempre presunte quale distribuzione indiretta di utili e quindi tassativamente vietate.
